Codice Penale art. 609 octies - Violenza sessuale di gruppo 1 2 .

Vito Di Nicola

Violenza sessuale di gruppo 12.

[I]. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

[II]. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni3.

[III]. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter 4.

[IV]. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 [734-bis].

 

competenza: Trib. collegiale

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita, ma v. art. 275, comma 3, c.p.p.

altre misure cautelari personali: consentite; v. art. 282-bis, sesto comma, e 384-bis c.p.p.

procedibilità: d'ufficio

[1] Articolo inserito dall'art. 9 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V. art. 16 l. n. 66, cit.

[2] La Corte cost. 29 dicembre 2025, n. 202 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

[3] Comma modificato dall'art. 13, comma 5, lettera a), l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 19 agosto 2019, che ha sostituito le parole «da otto a quattordici anni» alle parole «da sei a dodici anni»

[4] Comma modificato dall'art. 13, comma 5, lettera b), l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 19 agosto 2019, che ha sostituito le parole «Si applicano le» alle parole «La pena è aumentata se concorre taluna delle».

Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Inquadramento

La disciplina sanzionatoria della violenza sessuale è completata dalla previsione di un titolo autonomo di reato costituito dalla violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies). Si tratta di una fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario che ricorre quando agli atti di violenza sessuale (art. 609- bis) partecipano più persone riunite. La ragione di una previsione sanzionatoria autonoma risiede negli effetti devastanti che la violenza sessuale di gruppo produce nei confronti della vittima del reato. È previsto un aggravamento della pena, se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter, ed un'attenuazione del carico sanzionatorio, quando l'opera prestata dal partecipante abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato oppure per il concorrente (cd.“sottoposto”, “minore” od “infermo psichico”) determinato alla commissione del reato dall'opera coercitiva o persuasiva di altro concorrente (cd. “predominante”).

L'art. 13, comma 5, della l. 19 luglio 2019, n, 69 ha modificato l'art. 609-octies c.p., relativo alla violenza sessuale di gruppo, inasprendone la pena: alla reclusione da 6 a 12 anni è stata sostituita la reclusione da 8 a 14 anni.

Inoltre, intervenendo sul terzo comma, è stato logicamente parificato il  trattamento sanzionatorio per il reato di violenza sessuale di gruppo con gli altri reati di violenza sessuale, stabilendosi che «si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter» e, quindi, le pene come rimodulate, in aumento, nella novellata fattispecieex art. 609-ter c.p., mentre, in precedenza era previsto un mero aumento di pena (quindi solo fino a un terzo) se concorreva taluna delle circostanze aggravanti previste dal previgente articolo 609-ter c.p.

Soggetti

Soggetto attivo

Il delitto di violenza sessuale gruppo è un reato comune a concorso necessario, potendo essere commesso da chiunque e richiedendo la partecipazione di almeno due persone. Se, da un lato, il concetto di “gruppo” sembrerebbe evocare la partecipazione di un numero di persone pari o superiore a tre (Romano, 302), dall'altro, la definizione normativa, secondo la quale “la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis”, richiamando espressamente la partecipazione di più persone riunite, richiede la simultanea presenza di non meno di due persone (Cass. III, n. 3348/2003) nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza sessuale (per la nozione delle “più persone riunite”, v. Cass. S.U., n. 21837/2012).

Soggetto passivo

V. sub art. 609-bis

Materialità

 

Condotta

L'elemento materiale che caratterizza la violenza sessuale di gruppo è tipizzato attraverso il richiamo alla partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.

Il reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies, oltre agli elementi materiali di cui all'art. 609-bis (v.  sub art. 609-bis), richiede la pluralità degli agenti che rappresenta un elemento costitutivo del fatto tipico ma non esaurisce la connotazione del modello legale di reato, il quale postula, oltre alla pluralità dei soggetti agenti, che agli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis partecipino più persone riunite (Cass. III, n. 36036/2012).

Tuttavia, quanto alla partecipazione punibile e quindi alla configurazione stessa del reato di violenza sessuale di gruppo, non è affatto richiesto che tutte “le persone riunite” compiano atti di violenza sessuale ma è necessaria l'effettiva presenza di esse nel luogo e nel momento di consumazione del reato, posto che occorre tenere conto della forza di intimidazione che la presenza delle più persone riunite esercita sulla vittima dell'abuso sessuale e che costituisce la ratio dell'incriminazione, distinguendo la violenza sessuale di gruppo dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, avendo il legislatore voluto rafforzare la tutela del bene protetto dall'incriminazione di cui all'art. 609-bis attraverso la previsione di una autonoma e più grave fattispecie incriminatrice (l'art. 609-octies) che tenesse pienamente conto del maggior disvalore penale del fatto derivante dall'apporto causale fornito nell'esecuzione del reato dalla presenza dei concorrenti nel locus commissi delicti produttiva di un'accentuata carica intimidatoria esercitata sulla vittima.

Ciò se induce a ritenere che è sufficiente e necessario che almeno due persone siano presenti sul luogo ove la vittima è abusata ed al momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti da uno di loro, traendo costui forza dalla presenza degli altri, non è tuttavia richiesto, per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, che tutti i componenti del gruppo compiano gli atti di violenza o che assistano ad essi, bastando che abbiano apportato un contributo causale all'esecuzione del delitto e siano presenti nel luogo della violenza al momento dell'esecuzione del reato, potendo durante l'iter criminis intervenire in qualsiasi momento (Cass. III, n. 16037/2018).

Tale conclusione è avvalorata da un'interpretazione sistematica della fattispecie incriminatrice dato che il quarto comma dell'art. 609-octies prevede una circostanza attenuante per il partecipe la cui opera abbia avuto una minima importanza nella fase preparatoria o esecutiva del reato sicché — posto che sarebbe inconcepibile ravvisare il contributo di minima importanza nell'ipotesi di partecipazione diretta del correo agli atti di violenza sessuale (Cass. III, n. 31842/2014) — si deve necessariamente ritenere che il fatto tipico è integrato anche in assenza del diretto compimento di atti sessuali da parte di uno dei concorrenti.

Ciò significa che la partecipazione penalmente rilevante ex art. 609-octies, prescindendo dalla partecipazione diretta all'atto di violenza sessuale, è compatibile con qualsiasi altra forma di partecipazione criminosa a condizione che sussista il requisito delle persone riunite che è integrato tutte le volte in cui nel momento e nel luogo della commissione della violenza siano presenti almeno due persone (Cass. III, n. 8775/2010), la cui contemporanea presenza è assicurata anche da colui che non assista o non compia materialmente gli atti di violenza sessuale allorquando possa agevolmente intervenire in qualsiasi momento della fase esecutiva del delitto o si limiti a presidiare il luogo di esecuzione del crimine, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609-bis (Cass. III, n.11560/2010).

Perciò risponde del reato di violenza sessuale di gruppo chi, pur non avendo compiuto atti di minaccia o di violenza, dia un contributo causale alla commissione del fatto, anche solo partecipando ad un segmento dell'azione delittuosa. (Cass. III, n. 32928/2013)

Peraltro, l'art. 609-octies, nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti gli “atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p.” e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma (Cass. III, n. 11560/2010).

Siccome è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, l'accordo preventivo dei partecipanti non è necessario, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso (Cass. III, n. 29406/2019).

 Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l'espressione "più persone" contenuta nell'art.609-octies  comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano due (Cass. III, n. 52629/2017). 

Elemento psicologico

Il dolo del delitto di violenza sessuale di gruppo è generico (Cass. III, n. 4913/2014) e consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente.

Consumazione e tentativo

V. sub  art. 609-bis

Per la decorrenza del termine di prescrizione per reati commessi dopo il 3 agosto 2017 nei confronti di minore,  cfr. artt. 158 e 609-bis. 

Per il tempo necessario a prescrivere, in relazione ai reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609- octies, cfr. art. 157, comma 6, c.p. come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera a) della l. 1° ottobre 2012, n. 172.

Quanto alle disposizioni processuali introdotte dalla l. n. 69/2019 , cfr. art. 609-bis.

Forme di manifestazione

Circostanze: la diminuente della “minore gravità”, la circostanza attenuante della minima partecipazione e le diminuenti a favore delle persone determinate da altri a commettere la violenza sessuale di gruppo. L’ aggravante della promozione e organizzazione del reato e l’aggravante del numero delle persone.

Con la sentenza n. 202 del 29 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-octies cod. pen., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 

In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva escluso che l'attenuante relativa alla ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis fosse compatibile con il modello legale di reato ex art. 609-octies c.p., non potendo la diminuente essere estesa a quest'ultima fattispecie incriminatrice sia perché specificamente riferita soltanto alla violenza sessuale individuale, sia perché ritenuta logicamente inconciliabile con la maggiore gravità di una violenza sessuale commessa in gruppo (Cass. III, n. 4913/2014).

Anche la Corte costituzionale si era espressa in tal senso dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 609-octies c.p., nella parte in cui per il reato di violenza sessuale di gruppo non prevedeva una circostanza attenuante per i «casi di minore gravità» (analoga questione era già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 325 del 2005), tanto sul rilievo che la determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità del legislatore. La Corte aveva anche dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies c.p. nella parte in cui per il reato di violenza sessuale di gruppo non prevedeva una circostanza attenuante per i «casi di minore gravità», per l'improponibilità di una diretta comparazione con le regole concernenti la violenza sessuale monosoggettiva, e per non essere tale omessa previsione palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata, così da determinare un contrasto con l'art. 3 Cost., e dunque, in forza della pretesa incongruenza della pena, la violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. (Corte cost. n. 170 del 2006).

Invece, con la sentenza n. 202, la Corte, prendendo le mosse dalla sentenza n. 325 del 2005 (seguita poi dalla surrichiamata ordinanza n. 170 del 2006), ha espressamente affermato di dover riconsiderare i propri precedenti “alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e dei propri pertinenti indirizzi giurisprudenziali”. Conseguentemente, la Consulta ha, innanzitutto, valorizzato i mutamenti normativi nel frattempo intervenuti per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 69 del 2019, che ha aggravato la cornice edittale comminata per il delitto di violenza sessuale sia ex art. 609-bis che ex art. 609-octies; in particolare, con riguardo a quest'ultima fattispecie ha sottolineato come la forbice sanzionatoria sia passata da sei-dodici anni di reclusione a otto-quattordici anni, con un incremento, quindi, del minimo e del massimo edittale percentualmente differente; per contro, l'aumento previsto, con la stessa legge n. 69 del 2019, per il reato previsto dall'art. 609-bis c.p. si è assestato sul minimo di anni sei di reclusione e sul massimo di anni dodici, cosicché, nel raffronto fra i due reati di violenza sessuale monosoggettiva e di gruppo, è stato poi ritenuto particolarmente significativo il dato che, nell'ipotesi in cui si applichi il minimo edittale, il trattamento sanzionatorio è pari, rispettivamente, a sei e otto anni di reclusione, con una differenza, quindi, tra i due reati, di due anni; viceversa, per i fatti di minore gravità, per i quali il giudice può applicare la diminuente fino a due terzi per la sola ipotesi di cui all'art. 609-bis c.p., può registrarsi una  differenza sanzionatoria sino a sei anni. La Corte, poi, ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di sindacabilità della dosimetria della pena e di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione penale, sottolineando come tale meccanismo si sia andato affrancando “dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso tertium comparationis”, privilegiando “un modello di sindacato sulla proporzionalità ‘intrinseca' della pena, che (…) valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema punti di riferimento già esistenti per ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità, nelle more di un sempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura della pena, nel rispetto dei principi costituzionali” (sentenza n. 284 del 2019).

Su questa linea, proprio la crescente considerazione della necessaria e intrinseca ragionevolezza e proporzionalità della pena “ha condotto alla necessità di prevedere delle cosiddette valvole di sicurezza idonee a garantire la possibilità di adeguare la sanzione alle caratteristiche concrete del fatto”, in presenza di due precise condizioni: “un minimo edittale significativamente elevato e una latitudine normativa tale da includere nella medesima fattispecie di reato condotte dal disvalore marcatamente dissimile”. Secondo la Corte, per il reato ex art. 609-octies c.p. ricorrono entrambi i suddetti profili. Da un lato, stante l'ampiezza della nozione di atto di violenza sessuale, la fattispecie censurata “si caratterizza per una notevole latitudine descrittiva atta a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal diversificato disvalore, idonee cioè a compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente”; La sentenza n. 325 del 2005 aveva giustamente sottolineato come il reato in esame, proprio a causa della presenza di più persone riunite, cagionasse una lesione particolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima. Tuttavia, tale peculiare disvalore costituisce primariamente la base della significativa maggiore severità del relativo trattamento sanzionatorio rispetto alla fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p. Dall'altro lato, però, anche per la fattispecie necessariamente plurisoggettiva, “si pone la medesima esigenza cui è ispirata l'introduzione dell'attenuante per i casi di minore gravità prevista per la fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p., ovverosia garantire un temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di condotte idonee a ledere la libertà sessuale della persona offesa in maniera marcatamente diversificata”. Sotto tale profilo di disciplina, la Corte ha ritenuto secondaria la previsione dell'attenuante prevista dal quarto comma dello stesso art. 609-octies c.p.  per il partecipe la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, proprio perché essa “riguarda il contributo apportato dal singolo partecipe e non consente in alcun modo di calibrare la sanzione alla gravità della fattispecie concreta posta in essere da tutti i compartecipi, in considerazione delle modalità esecutive del reato e della compromissione del bene giuridico tutelato”. In altri termini, “la mancata previsione di una valvola di sicurezza che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della singola condotta, può determinare l'irrogazione di una sanzione non proporzionata, in quanto la formulazione normativa del censurato art. 609-octies c.p., nella sua ampiezza, è idonea a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, alcune delle quali anche difficilmente riconducibili alla logica sottesa alla severa cornice sanzionatoria in materia di violenza sessuale di gruppo”. In questo senso, la Corte ha ravvisato la violazione del principio di proporzionalità della pena nonché del principio di ragionevolezza intrinseca desumibili dagli artt. 3 e 27 Cost. ed ha individuato nella diminuente applicabile alla figura di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., quella utilizzabile anche per la violenza sessuale di gruppo, trattandosi di una soluzione sanzionatoria  simmetrica rispetto alla fattispecie di riferimento, costituendo ciò una soluzione idonea a porre rimedio al vulnus riscontrato, e fermo restando, ovviamente, un possibile intervento legislativo in materia alla luce dei canoni costituzionali di proporzionalità e di individualizzazione della pena. Il Giudice delle leggi, infine, ha offerto una indicazione circa i casi in cui l'attenuante della minore gravità può trovare applicazione in ordine al reato di violenza sessuale di gruppo, ossia “limitatamente alle ipotesi di disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla realizzazione di un fatto conforme alla figura astratta del reato”, annotando come si tratti pur sempre “di condotta che incide comunque sulla libertà di autodeterminazione nella propria sfera sessuale della persona offesa, la quale subisce un'aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente, più intensa rispetto al caso di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p.” (Corte cost. n. 202 del 2025). Nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale era stata proposta in un procedimento nel quale si procedeva per il reato di cui agli artt. 110,628, primo e terzo comma, numero 1), c.p. e il reato di cui all'art. 609-octies, primo e secondo comma, in relazione all'art. 609-bis, comma primo, c.p. a carico di un minore, accusato di aver avvicinato sull'autobus un ragazzo e di averlo indotto a seguirlo, con il pretesto di compiere atti sessuali consenzienti. Arrivati in uno stabile abbandonato, dove erano sopraggiunti altri due ragazzi (uno minore e l'altro rimasto non identificato), il giovane adescato era stato rapinato del suo telefono cellulare, dietro la minaccia di un coltello, e poi palpeggiato. La vittima si era allontanata ed era tornata con le forze dell'ordine sul posto, ove era stato rinvenuto l'imputato e uno dei due concorrenti.

La circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 609-octies, comma, può essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto anche in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa (Cass. IV, n. 10649/2024).

Su queste basi, in un caso in cui il correo, alla guida di un'autovettura, aveva condotto la vittima in luogo isolato, l'aveva rassicurata durante il tragitto e poi, postosi accanto ai due ragazzi che l'avevano costretta a subire atti sessuali, ne aveva determinato una maggiore intimidazione neutralizzando ogni possibile forma di reazione, l'attenuante è stata esclusa sul rilievo che non è sufficiente, per la sua configurabilità, la minore efficienza causale del correo rispetto a quella degli altri, ma è necessaria la "minima" efficienza causale dell'attività compiuta (Cass. III, n. 38616/2017).

In conformità ai suddetti principi, è stata ritenuta corretta la decisione che aveva negato l'applicazione dell'attenuante nei confronti di taluni componenti di un gruppo che avevano fornito un contributo partecipativo alla sola fase preparatoria del reato, accerchiando la vittima unitamente ad altri, che l'avevano palpeggiata nelle parti intime (Cass. IV, n. 10649/2024).

È espressamente prevista una diminuente (la pena è diminuita) per chi sia stato determinato a commettere il reato di violenza sessuale quando concorrono le condizioni stabilite dall'art. 112, commi 1 e 3, nn. 3 e 4.

La circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma 1, n. 2 è configurabile anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo, non sussistendo alcuna incompatibilità tra la natura di reato a concorso necessario e la maggiore gravità della condotta di chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero ha diretto l'attività dei compartecipi (Cass. III, n. 14956/2011). A questo proposito, è stato precisato che la circostanza aggravante del numero delle persone di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, è applicabile nei reati plurisoggettivi necessari (nella specie, violenza sessuale di gruppo, per la quale è richiesto il numero minimo di due partecipanti) perché in questi ultimi è essenziale la contestualità nella fase esecutiva del comportamento illecito plurisoggettivo, mentre un numero di agenti maggiore di quello minimo richiesto dalla norma ben può costituire un "quid pluris" apprezzabile quale fattore circostanziale che manifesta un carattere di più intensa pericolosità e idoneo a determinare maggior allarme sociale (Cass. III, n. 6714/2018).

Concorso di persone

La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile. (Cass. I, n. 12004/2023; in dottrina v. Romano, 303).

Ove il concorrente sia presente sul luogo del delitto è integrato il reato di violenza sessuale di gruppo; cosicché vi è spazio per la configurabilità del concorso di persone nel reato di violenza sessuale solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa (Cass. III, n. 26369/2011).

Pertanto, il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso e neppure sia presente nel momento e nel luogo della commissione della violenza (Cass. III, n. 42111/2007).

Ne consegue che il concorso di persone nel reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. è configurabile solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa, ove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi, invece, nel caso di un contributo materiale il delitto di violenza sessuale di gruppo (Cass. III, n. 49723/2019).

Concorso di reati

Quando la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale, il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale di gruppo (Cass. III, n. 967/2014).

Se commesso in un unico contesto temporale, il delitto di violenza sessuale di gruppo non concorre formalmente con l'omicidio, ma resta in esso assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all'art. 84, comma 1, punibile con la pena dell'ergastolo (Cass. I, n. 6775/2005).

Allorquando gli atti sessuali non sono posti in essere in unico contesto temporale, ma intercorre un apprezzabile lasso di tempo fra i vari episodi criminosi, ciascuno dei quali sia caratterizzato dalla ripresa dell'azione violenta in danno della vittima, viene in tal modo a configurarsi una cesura tra i singoli fatti, ognuno dei quali costituisce reato, con conseguente ravvisabilità di una pluralità di reati di violenza sessuale di gruppo cementati dal vincolo della continuazione (Cass. III, n. 44424/2011).

Siccome mediante l'incriminazione della violenza sessuale di gruppo si tutelano beni altamente personali e dovendosi evitare che, agendo in gruppo, le ulteriori violenze sessuali in danno della vittima restino sprovviste di adeguata risposta sanzionatoria, è necessario porre particolare rigore all'elemento temporale, cosicché se la vittima è posta nelle condizioni di percepire che subisce una nuova violenza, potrà applicarsi più volte la norma sulla violenza sessuale di gruppo, pur necessitando prudenza nel discernere, di volta in volta, le singole situazioni (Romano, 306).

Casistica

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo in quanto il meno grave reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis, materialmente commesso da altri, è configurabile, a titolo di concorso morale, solo quando il genitore sia assente dal luogo del fatto e, pur consapevole dell'abuso ai danni del figlio minore, tenga una condotta meramente passiva in violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale (Cass. III, n. 23272/2015).

E’ stato ritenuto che configura il delitto di violenza sessuale di gruppo la condotta di due soggetti che, nell'ambito di una pluralità di azioni finalizzate alla sopraffazione ed all'umiliazione della vittima, già indotta in precedenza in stato di completa soggezione mediante atti vessatori, la costringano con minaccia a compiere su di sé atti sessuali (Cass. III, n.40366/2015).

Diritto penitenziario

V. sub art. 609-bis.

Profili processuali

La violenza sessuale di gruppo, ex art. 609-octies, è procedibile d'ufficio.

La competenza appartiene al tribunale in composizione collegiale ovvero alla Corte di assise se i fatti di cui all'art. 609-octies sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci, essendo in tali casi prevista, nel massimo, la pena della reclusione di ventotto anni. Nondimeno, come per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-quater c.p., la competenza per materia a giudicare del delitto, nel caso in cui risulti aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, c.p. e sia stato commesso in danno di un minore che non ha compiuto gli anni dieci, appartiene al tribunale in composizione collegiale per i fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'aumento sanzionatorio disposto dall'art. 13, comma 5, lett. a), l. 19 luglio 2019, n. 69, vigente dal 9 agosto 2019, dovendosi attribuire a tale disposizione, che pur ha comportato, per i fatti successivi, l'effetto processuale dello spostamento della competenza alla Corte d'assiste, valore essenzialmente sostanziale e non di disposizione processuale (Cass. III, n. 42465/2024).

Per il reato di violenza sessuale di gruppo:

a ) è possibile disporre intercettazioni;

b ) l'arresto in flagranza è obbligatorio; è consentito il fermo;

c ) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. L'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede, per coloro che risultano attinti da gravi indizi di colpevolezza per il reato di violenza sessuale di gruppo, due presunzioni (entrambe relative) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (in tal caso, vengono vinte entrambe le presunzioni) o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (in tal caso, è vinta soltanto la seconda presunzione, con la conseguenza che possono essere applicate anche misure cautelari diverse dalla custodia in carcere).

Quanto all'improcedibilità dell'azione penale per il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) nel caso di mancata definizione del giudizio d'appello o del giudizio di cassazione nei termini di cui all'art. 2 della l. n. 134/2021, cfr. art. 609-bis c.p., par. 11 Profili processuali - 11.1. Gli istituti, lettera g), cui si rinvia.

Quanto alle disposizioni processuali introdotte dalla l. n. 69/2019, dalla l. n. 122/2023, dalla l. n. 168/2023 e dal d. l. n. 48/2025, conv. con modif., dalla l. n. 80 /2025, cfr. art. 609-bis.

Bibliografia

B. Romano, Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale, Milano, 2015.

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